Esame ecocardiocolordoppler con test delle micro bolle
Esame per la opportuna valutazione del forame ovale pervio, obbligatorio per coloro che praticano gli sport subacquei.
Visite di idoneità sportiva non agonistica
Per le attività sportive dove non è richiesto il certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica, è previsto un certificato medico per l'idoneità non agonistica denominato Certificato di stato di buona salute, rilascio di competenza dell'Istituto di Medicina dello Sport di Roma.
Esame per la opportuna valutazione del forame ovale pervio, obbligatorio per coloro che praticano gli sport subacquei.
Visite di idoneità sportiva non agonistica
Per le attività sportive dove non è richiesto il certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica, è previsto un certificato medico per l'idoneità non agonistica denominato Certificato di stato di buona salute, rilascio di competenza dell'Istituto di Medicina dello Sport di Roma.
Gli atleti che si sottoporranno alla relativa visita medico sportiva otterranno, se idonei, un certificato di stato di buona salute, della durata di un anno, adatto allo svolgimento dell'attività sportiva di tipo non agonistico.
La visita prevede: anamnesi, visita di base, ECG a riposo, ed esame urine.
Visite di idoneità sportiva agonistica
Secondo la normativa vigente (D.M. 18/02/1982)
"Tutti coloro che svolgono attività sportiva agonistica organizzata da Federazioni Sportive del CONI, FIGC etc., devono essere sottoposti preventivamente e periodicamente a visita medica specialistica per il rilascio o per il rinnovo del certificato di idoneità all'attività sportiva."
La visita, richiesta dalla Società Sportiva di appartenenza su apposito modulo, deve essere antecedente al tesseramento, essendo condizione necessaria per ottenere il tesseramento stesso.
I certificati rilasciati agli atleti visitati presso l'IMS possiedono un valore oltre che medico anche medico legale in quanto l'Istituto è un centro privato di medicina dello sport accreditato dalla Regione Lazio a mente della LR 24/97.
Modalità d'esecuzione della Visita medica sportiva
La visita medica si differenzia in relazione al tipo di attività sportiva praticata, per agonismo o non agonismo.
Gli esami BASE STANDARD comprendono:
- Visita clinica generale
- Acuità visiva
- Elettrocardiogramma a riposo
- Esame delle urine
MODULI PER LE VISITE
Download/Visualizzazione (in formato .PDF di Adobe©)
Per velocizzare le pratiche di accettazione alla nostra struttura all'atto della prima visita, scaricare e presentare il seguente modulo precompilato.
Modulo Scheda anamnesi
Per accedere alla visita medica per attività agonistica, la società di appartenenza deve firmare e timbrare il modulo di richiesta scaricabile qui di seguito.
Modulo per la richiesta di visita medica per agonismo
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Modulo di richiesta certificato idoneità agonistica sport per PARTECIPAZIONE CONCORSO (Ministero Difesa /Concorso Accademia Militare /Arruolamento/ Etc.)
Per velocizzare le pratiche di accettazione alla nostra struttura all'atto della prima visita, scaricare e presentare il seguente modulo precompilato.
Modulo Scheda anamnesi
Per accedere alla visita medica per attività agonistica, la società di appartenenza deve firmare e timbrare il modulo di richiesta scaricabile qui di seguito.
Modulo per la richiesta di visita medica per agonismo
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Modulo di richiesta certificato idoneità agonistica sport per PARTECIPAZIONE CONCORSO (Ministero Difesa /Concorso Accademia Militare /Arruolamento/ Etc.)
ATTENZIONE!
Strutture Autorizzate
La visita può essere eseguita solo, ed esclusivamente, dagli Specialisti in Medicina dello Sport, siano essi dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche, o iscritti nell'Albo Regionale degli Specialisti e operanti presso studi e ambulatori di medicina dello sport privati (in tale caso la visita deve essere effettuata esclusivamente negli studi o ambulatori di Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza ed elencati nello stesso Albo Regionale.L'Art. 12, co. 2, L.R. n. 4/2003 prevede nel caso di svolgimento di attività sanitarie all'interno di strutture non autorizzate l'applicazione di una sanzione da € 6.000 a € 60.000 e l'immediata cessazione dell'esercizio e la chiusura della struttura).